Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della legge n. 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie.
Il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta, per esempio le cose trasportate devono essere attinenti all’attività principale svolta dall’impresa (es.: commerciante di frutta che trasporta frutta, verdura e simili).

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